RLST

Benvenuto nell’area RLST. Ti ricordiamo che l’art.47 del Decreto legislativo 2008/81 dispone che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il citato decreto e il CCNL stabiliscono le procedure: nelle aziende o unità che occupano fino a 15 lavoratori, l’RLS è eletto direttamente al loro interno, mentre nelle altre è eletto o designato nell’ambito dei rappresentanti sindacali in azienda (RSU).

Qualora non si proceda ad elezione diretta le funzioni sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST).

In questa sezione trovate indicati i nominativi degli operatori incaricati da “SLC Associazione Toscana per la sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni” e le rispettive competenze territoriali che fanno riferimento alla sede dell’impresa. Per le imprese che hanno sede fuori dalla provincia di Pisa, l’RLST di competenza sarà individuato facendo riferimento alla sede del cantiere.

Le imprese che non hanno un RLS aziendale dovranno, quindi, contattare l’RLST di riferimento utilizzando i recapiti indicati: