DURC

DURC ON LINE

Dal 01/07/2015 il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio “DURC ON LINE”, accedendo alle aree riservate, con le proprie utenze dispositive, dei siti Inail e Inps, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo pec al quale ricevere comunicazioni inerenti la richiesta.

La verifica coinvolge le Casse Edili quando le imprese sono classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.

Tale classificazione riguarda esclusivamente il CSC (Codice Statistico Contributivo) assegnato dall’INPS ai datori di lavoro operanti nel settore edile.

Nuovo Servizio di Richiesta DURC ON LINE

Si tratta di un nuovo servizio messo a disposizione gratuitamente per le Imprese iscritte ed in regola con i contributi. La Cassa Edile provvederà ad inoltrare la richiesta DURC ON LINE  ogni 120 giorni.

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Sarà sufficiente inoltrarla all’indirizzo mail areadurc@cassaedilepisa.it e la Cassa provvederà immediatamente ad attivare il servizio. Su richiesta la Cassa provvederà anche all’inoltro del DURC ON LINE agli indirizzi pec indicati dall’azienda.

SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA:

  • Impresa-lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega degli stessi, chiunque vi abbia interesse
  • Soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett. B) DPR 207/2010
  • Organismi attestazione SOA
  • Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma, 9 del D.Lgs. 81/2008
  • Amministrazioni pubbliche procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi
  • Banche o intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni di crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del D.L. N. 185/2008 (conv. Da L. n. 2/2009) e dell’art. 37 comma 7 bis del D.L. n. 66/2014 (conc. Da L. n. 89/2014

 

VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In caso di esito positivo della verifica, il sistema genera un documento in formato pdf denominato DURC ON LINE che ha una validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. Durante il periodo di validità del documento, i soggetti che effettueranno la consultazione saranno rinviati allo stesso documento.

Nei casi in cui il sistema rilevi incongruenze, l’impresa verrà invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla notifica dell’;invito stesso, trascorsi i quali, in caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell’utente, sarà comunicata la chiusura della fase istruttoria segnalando la conferma di irregolarità con indicazione dell’importo del debito contributivo. Tale segnalazione comporterà la risultanza negativa della verifica che verrà comunicata ai soli soggetti che hanno effettuato
l’interrogazione. Il documento deve contenere le cause di irregolarità e gli importi a debito, affinchè le pubbliche amministrazioni, possano attivare l’intervento sostitutivo previsto dalla L. 98/2013.

La regolarizzazione produrrà l’emissione del documento in pdf Durc on line, dal sistema presso il quale l’interrogazione è stata effettuata.

 

REQUISITI DI REGOLARITÀ 

La verifica della regolarità in tempo reale, per le imprese iscritte, riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente la verifica. La regolarità sussiste anche nei casi di:

  • Rateizzazioni stipulate secondo le modalità stabilite dal Comitato della Bilateralità
  • Sospensione dell’attività dell’impresa regolarmente comunicata alla Cassa edile competente
  • Scostamento non grave tra le somme complessivamente dovute e quelle versate pari a euro 150.00
  • Imprese di nuova costituzione, per le quali l’obbligo contributivo non risulti scaduto alla data della verifica della regolarità
  • Sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative

Qualora l’impresa non sia censita dal sistema delle Casse edili, in relazione all’obbligatorietà di iscrizione per tutte le imprese edili, la stessa verrà considerata irregolare.

 

GESTIONE DELLE ISTRUTTORIE CASSA EDILE

Il coinvolgimento della Cassa Edile in sede di istruttoria DURC ON LINE, riguarda, nella maggior parte dei casi LE IMPRESE GIA’ ISCRITTE IN CASO DI ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, ma può essere attivata sia per verificare imprese edili NON ISCRITTE sia imprese o enti NON EDILI.
In tutti questi casi viene attivata da parte di Cassa Edile un’istruttoria che potrà concludersi con esito di regolarità contributiva con le seguenti modalità:

1) Per le imprese con attività edile (compresi lavoratori autonomi, consorzi ecc…):

– con dipendenti operai in forza, a condizione che l’impresa si iscriva alla Cassa Edile, venga presentata denuncia ed effettuato il relativo versamento;
– senza dipendenti o con solo impiegati, a condizione che l’impresa si iscriva alla Cassa Edile, senza ulteriori oneri di denuncia e contribuzione, impegnandosi tuttavia a comunicare l’eventuale assunzione di lavoratori operai.

2) Per le imprese con attività prevalente non edile:
– con dipendenti operai edili in forza, a condizione che l’impresa si iscriva alla Cassa Edile, venga presentata la denuncia ed effettuato il relativo versamento;
– senza dipendenti operai edili in forza, senza alcuna condizione, chiudendo l’istruttoria per “non competenza” della Cassa Edile.

Si sottolinea che l’utilizzo della funzionalità relativa alla “non competenza” riguarda soltanto i casi di imprese svolgenti attività non edile e che non abbiano, al momento della verifica, dipendenti operai edili.

Si rileva, infine, che nei casi in cui l’invito alla regolarizzazione della Cassa Edile non ottenga risposta da parte dell’impresa o la stessa sia irrintracciabile o, comunque, non fornisca gli elementi conoscitivi richiesti, la Cassa Edile sarà impossibilitata a concludere la fase istruttoria entro i termini previsti con la conseguenza di una definizione automatica di esito negativo della richiesta.