Circolare n. 6/2026

OGGETTO: Adesione automatica alla previdenza complementare (Fondo Prevedi).

Si informano le imprese iscritte che, in attuazione della Legge di Bilancio 2026 e delle disposizioni applicative emanate dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) con deliberazione del 19 giugno 2026 (pubblicate il 22 giugno 2026), a decorrere dal 1° luglio 2026 entra ufficialmente in vigore il nuovo istituto dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Per il settore delle costruzioni, la forma pensionistica complementare di riferimento individuata dalla contrattazione collettiva nazionale è il Fondo Prevedi. La nuova disciplina introduce importanti novità operative e adempimenti specifici per i datori di lavoro in occasione dell’assunzione di nuove risorse.

Ambito di applicazione: Soggetti interessati ed esclusi

L’adesione automatica riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 1° luglio 2026. È fondamentale distinguere tra lavoratori coinvolti e categorie escluse.

SONO INTERESSATI ALL’ ADESIONE AUTOMATICA:

  • I lavoratori che iniziano il primo rapporto di lavoro dipendente della loro vita dopo il 30 giugno 2026;
  • I lavoratori che iniziano un nuovo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026 e che, in precedenza, avevano già destinato il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare senza avere riscattato integralmente la posizione.

NON SONO INTERESSATI (ESCLUSI DALL’ ADESIONE):

  • I lavoratori già occupati alla data del 30 giugno 2026;
  • I lavoratori già iscritti ad una forma pensionistica complementare ma senza conferimento del TFR;
  • I lavoratori che hanno riscattato integralmente la propria posizione presso un fondo pensione.

Nota per le Aziende:

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, le eventuali condizioni personali che lo escludono dal regime di adesione automatica.

Obblighi del datore di lavoro: Il datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti, al momento dell’assunzione, adeguata informativa in merito all’adesione automatica, alla forma pensionistica di destinazione, agli Accordi collettivi che la disciplinano, alle scelte disponibili e alla relativa tempistica. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia: il Modulo ministeriale con cui il lavoratore dovrebbe rilasciare tale dichiarazione non è, tuttavia, ancora stato emanato. In caso di adesione automatica il datore di lavoro trasmette l’informazione alla propria Cassa Edile di riferimento tramite la prima denuncia contributiva utile, e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione (contributo contrattuale, 1% dipendente, 1% azienda, 100% TFR) e l’adesione decorre da detta data.

Procedura e tempistiche operative

Fase Temporale

Adempimenti a carico di Azienda e Lavoratore

Entro l’assunzione

Il datore di lavoro è tenuto a:

Informare il lavoratore sul funzionamento dell’adesione automatica al Fondo Prevedi;

• Consegnare l’apposita informativa prevista dalla normativa;

• Acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore (non appena sarà disponibile il modello ministeriale ufficiale).

Entro 60 gg. dall’assunzione

Il lavoratore può esercitare le proprie facoltà di scelta:

Rinunciare all’ adesione automatica tramite il modello ministeriale;

• Scegliere espressamente una diversa destinazione del TFR verso una forma pensionistica complementare.

Dal mese successivo alla scadenza di 60 gg

Il datore di lavoro provvede a:

Comunicare formalmente l’avvenuta adesione alla Cassa Edile;

• Versare le contribuzioni dovute, comprensive degli arretrati maturati sin dalla data di assunzione.

Struttura della contribuzione e vantaggi

Nel settore delle costruzioni, l’adesione automatica al Fondo Prevedi comporta il conferimento delle seguenti risorse economiche, calcolate secondo gli accordi collettivi:

  • Il contributo contrattuale previsto dalla contrattazione collettiva di settore;
  • Un contributo a carico del lavoratore pari all’1% della retribuzione (escluso per i lavoratori con retribuzione annua inferiore all’ importo dell’assegno sociale; in tal caso si versa solo TFR e contributo contrattuale);
  • Un contributo a carico del datore di lavoro pari all’1% della retribuzione (salvo aliquote superiori stabilite dalla contrattazione aziendale);
  • Il 100% del TFR maturando.

Le somme affluite al Fondo sono investite in comparti finanziari coerenti con l’orizzonte temporale e l’età dell’iscritto, secondo le linee guida COVIP.

Verifiche telematiche e flussi Cassa Edile

Le imprese possono già verificare preventivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione nell’ambito dei sistemi di denuncia delle Casse Edili se un lavoratore risulta già iscritto a Prevedi, se vi versa già il TFR o se ha riscattato la propria posizione.

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