La disciplina codicistica della responsabilità solidale

L’ art. 1676 Cod. Civ. ricopre un ruolo di completamento, quale norma di chiusura del sistema di garanzie a favore dei lavoratori, ovvero trova applicazione in via residuale nei casi non contemplati o non più contemplabili dall’art. 29, co. 2 D.Lgs. 276/2003.

L’art. 1676 cod.civ.  prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”

 AMBITO DI APPLICAZIONE

  • Appalti e subappalti di opere e servizi.

SOGGETTI ATTIVI

  • Tutti i lavoratori dell’appaltatore e del subappaltatore che hanno contribuito all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto di appalto o subappalto in forza di un rapporto di lavoro subordinato. Il riferimento ai dipendenti dell’appaltatore sembrerebbe escludere la possibilità di applicare il regime della solidarietà anche a beneficio di eventuali soggetti impegnati nei lavori con diverse tipologie contrattuali (collaboratori a progetto e associati in partecipazione).

SOGGETTI PASSIVI

  • Il committente, anche se si tratta di persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale, è tenuto in solido con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 1676 c.c., a pagare solo i dipendenti dell’appaltatore per l’attività eseguita nell’appalto.
  • L’appaltatore. Il meccanismo di cui sopra si applica anche nei rapporti fra appaltatore e subappaltatore (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 09/08/2003 n.12048). Tuttavia, dal tenore letterale dell’articolo, pare escludersi l’azione diretta dei lavoratori dipendenti del subappaltatore nei confronti del committente “principale” (Trib. Torino 01/04/2000).

LIMITE QUANTITATIVO

Il committente è tenuto a pagare quanto di spettanza ai lavoratori solo nei limiti delle somme ancora dovute nei confronti dell’appaltatore, al momento in cui i dipendenti dell’appaltatore stesso propongono la domanda (con il rischio che la domanda del lavoratore sia esperita quando ormai il committente ha onorato il suo debito con l’appaltatore).

LIMITE TEMPORALE

Con riguardo ai tempi per l’attivazione della responsabilità solidale ex art. 1676 c.c., la norma non prevede uno specifico limite temporale. L’azione può essere esperita secondo le ordinarie regole in materia di prescrizione dei crediti di lavoro, con il rischio di essere inammissibile se esperita quando il committente ha già corrisposto all’appaltatore il corrispettivo dovuto. Il che, com’è intuibile, rende preferibile il ricorso all’art. 29, D.LGS. n. 276/2003. Diversamente, il lavoratore opterà per l’art. 1676 c.c. nei confronti di un committente che sia una Pubblica Amministrazione oppure una “persona fisica che non eserciti attività di impresa o professionale” nonché, qualora residui un debito nei confronti dell’appaltatore, nel caso di azione promossa in un momento successivo alla decadenza dell’azione ex art. 29, D.LGS. n. 276/2003.

In sintesi, ai fini della proposizione dell’azione diretta ex art. 1676 c.c., occorrono:

  • rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’appaltatore;
  • sussistenza di un credito di lavoro dipendente in capo ai lavoratori, non adempiuto dall’appaltatore-datore di lavoro (artt. 2099 e ss. c.c.);
  • sussistenza di un credito dell’appaltatore verso il committente, in relazione al compimento dell’opera o del servizio (art. 1657 c.c.). Il dipendente che propone l’azione diretta nei confronti del committente ha l’onere di provare l’importo effettivo del debito di quest’ultimo nei confronti dell’appaltatore al momento della domanda (art. 2697 c.c.) (Cfr. Trib. Monza 12 giugno 2002, GMil, 2002, 363).