Cosa fare per evitare l’azione di responsabilità solidale

È necessario che il committente inserisca nel contratto di appalto adeguati strumenti e procedure di controllo circa la correttezza dei pagamenti dei trattamenti retributivi e contributivi da parte dell’appaltatore, oltre che idonee garanzie da parte di quest’ultimo in caso di recriminazioni da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Ne consegue che una reale copertura dai rischi per il committente richiede ulteriori richieste o verifiche da fare sia in occasione della verifica di idoneità tecnico professionale, sia in occasione dei pagamenti delle fatture nel corso dello svolgimento dell’appalto ed è auspicabile che tali previsioni siano inserite come obblighi contrattuali.

Esempi di ulteriore documentazione o coperture da prevedere:

  1. obbligo dell’appaltatore di fornire gli estremi ed i massimali delle proprie polizze di assicurazione RCT e RCO (richiesta di una polizza assicurativa che copra anche dai danni non direttamente indennizzati dall’INAIL e avvenuti a danno dei propri lavoratori o di lavoratori di altre imprese);
  2. fornire l’elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto e copia del LUL dal quale derivare il personale in forza e controllo degli accessi per impedire l’ingresso a lavoratori non presenti in quell’elenco;
  3. richiesta di fideiussione atta a coprire, per due anni dalla fine dell’appalto, da eventuali richieste risarcitorie ricevute dal committente;
  4. richiesta di copia buste paga quietanzate da parte dei lavoratori o dei bonifici fatti ai lavoratori a saldo del compenso;
  5. esibizione periodica del DURC che deve essere emesso anche da Cassa Edile.

Non bisogna però sottovalutare il fatto che gli adempimenti contrattualmente previsti, se da un lato rappresentano un’idonea garanzia circa il fatto che l’appaltatore abbia impiegato lavoratori regolarmente assunti e che gli stessi abbiano percepito la retribuzione indicata nelle buste paga, non mette al riparo il committente da eventuali recriminazioni da parte dei lavoratori circa l’avvenuta corresponsione della giusta retribuzione alla luce dell’attività effettivamente svolta.

Vi sono aziende che ricorrono all’applicazione di contratti collettivi meno onerosi rispetto a quelli dell’Edilizia, realizzando fenomeni di vero e proprio dumping contrattuale; va da sé che, in tali casi, il rischio vertenziale da parte dei lavoratori impiegati nell’appalto è particolarmente elevato (con rischi, come si è visto, direttamente in capo al committente) e non è certo eliminabile verificando esclusivamente l’avvenuto pagamento delle retribuzioni indicate nelle buste paga.

Per essere certi che l’appaltatore e/o subappaltatore applichi il CCNL dell’Edilizia è IMPORTANTE VERIFICARE CHE IL DURC SIA EMESSO DA INPS INAIL E CASSA EDILE!