Cenni sul regime di solidarietà fiscale

Dal 1° gennaio 2020 con la pubblicazione della legge n. 124/2019, con particolare riferimento all’art. 4, è entrato in vigore il nuovo regime di solidarietà fiscale per il committente negli appalti con lo scopo di contrastare l’interposizione di manodopera illecita.

La Norma ha suscitato non poche contestazioni da parte delle aziende che hanno dovuto da subito adeguarsi alla nuova disciplina, che trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti stipulati antecedentemente il 1° gennaio.

L’obbligo del committente consiste nel verificare la correttezza dei versamenti eseguiti dai suoi fornitori. Infatti, gli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere o servizi, entro cinque giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute, devono trasmettere al committente: a) le deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori occupati nei singoli appalti; b) indicare il dettaglio delle ore effettuate; c) l’ammontare della retribuzione e il dettaglio delle ritenute eseguite al lavoratore nel mese precedente, con riferimento alle prestazioni effettuate nelle singole opere o servizi.

La disciplina introdotta con la legge 124/2019 si applica qualora concorrano le seguenti condizioni:

  • il valore complessivo annuo del contratto di appalto superi euro 200.000;
  • le opere e i servizi affidati prevedano l’utilizzo prevalente di manodopera;
  • i beni strumentali utilizzati siano di proprietà del committente o comunque dallo stesso messi a disposizione e il personale impiegato svolga l’attività lavorativa presso le sedi della committente. Quest’ultimo presupposto potrebbe portare ad escludere dai controlli le attività eseguite all’esterno, in luoghi diversi dalle sedi del committente, come ad esempio i cantieri edili. Occorre ricordare che il cantiere edile qualora abbia una durata di almeno 30 giorni è inquadrabile come unità produttiva e quindi, in quanto tale, si identifica con uno stabilimento, filiale distaccata dalla sede, avente una organizzazione autonoma. Pertanto non è da escludere l’applicazione degli obblighi contenuti dalla legge 124/2019 anche ai cantieri. Inoltre, l’art. 4 prevede che l’appaltatore e il subappaltatore siano esentati dalla trasmissione delle deleghe di pagamento relative ai versamenti delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati nell’appalto, pur sussistendo i presupposti indicati in precedenza, qualora siano in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000 per i quali siano scaduti i termini di pagamento.

Altra novità rilevante consiste nel divieto di compensazione per estinguere obbligazioni relative ai contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai dipendenti impegnati nell’appalto. Ciò posto, qualora le imprese appaltatrici e subappaltatrici non ottemperino tempestivamente e correttamente alle disposizioni prescritte dell’art. 4 della L. 124/2019 saranno soggette a sanzioni indicate al comma 3 del medesimo articolo. Infatti, qualora il committente riscontri irregolarità nei versamenti o non riceva nei tempi indicati dalla legge le deleghe dei pagamenti unitamente alle informazioni indicate dalla normativa, dovrà procedere alla sospensione dei pagamenti, finché perdura l’inadempimento, relativi ai corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto. In tali casi il committente dovrà entro 90 giorni comunicare l’inadempimento all’appaltatore e/o subappaltatore all’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, è preclusa qualsiasi azione da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice volta al recupero delle somme finché non adempia alla regolarizzazione degli adempimenti previsti dalla norma.