Circolare n. 7/2025

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO CONTRATTUALE AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PREVEDI, ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025 A ADDENDUM 15 LUGLIO 2025. INDICAZIONI OPERATIVE.

Con la presente si comunica che le Parti Sociali Nazionali dell’edilizia (ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, FENEAL UIL,

FILCA CISL, FILLEA CGIL) hanno sottoscritto l’Accordo del 4 luglio 2025 e il successivo Addendum del 15 luglio 2025, che introducono modifiche importanti alla disciplina del contributo contrattuale dovuto al Fondo Pensione Complementare PREVEDI.

Tali disposizioni trovano applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025. Riassumiamo di seguito le principali novità:

1. Nuove Regole per il Contributo Contrattuale

Il Contributo Contrattuale al Fondo PREVEDI è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo per i lavoratori già iscritti al Fondo Prevedi.

  • Per le assunzioni a partire dal 1° ottobre 2025, il datore di lavoro verserà il Contributo Contrattuale al Fondo PREVEDI a decorrere dal quarto mese di competenza successivo all’assunzione. L’importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi di lavoro.

2. Rapporti di Lavoro di Durata Fino a Tre Mesi

Per i rapporti di lavoro la cui durata è pari o inferiore a tre mesi, l’azienda non versa il Contributo Contrattuale a PREVEDI, ma è tenuta a corrispondere al lavoratore un importo alternativo:

  • Impiegati: importo lordo calcolato su base mensile, da erogare direttamente dall’azienda con le competenze di fine rapporto.
  • Operai: importo calcolato su base oraria, che l’azienda verserà tramite Cassa Edile/Edilcassa, che provvederà poi a erogarlo al lavoratore in concomitanza con la Gratifica Natalizia e Ferie (GNF)

3. Lavoratori Già Iscritti al Fondo Prevedi – esenzione

La limitazione al versamento del Contributo Contrattuale non opera nel caso in cui il lavoratore, al momento dell’assunzione o entro i primi tre mesi, risulti già iscritto a PREVEDI con l’attivazione di forme di contribuzione aggiuntive (TFR e/o contributo percentuale a carico del lavoratore). In tale circostanza, il Contributo Contrattuale è dovuto dal datore di lavoro sin dal primo mese di assunzione.

Per chiarimenti e approfondimenti sulle nuove disposizioni, si rimanda alla lettura delle NOTE OPERATIVE allegate alla presente

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