Differenze tra l’azione di cui all’art.29 D.Lgs.n.276/2003 e l’azione di cui all’art.1676 cod.civ.

L’azione speciale di cui all’art. 29, D.LGS. n. 276/2003 si distingue dall’azione codicistica di cui all’art. 1676 c.c. sotto i profili indicati.

  • Legittimazione attiva: l’azione di cui all’art. 29, D.LGS. n. 276/2003 può essere esperita dai lavoratori tout court (subordinati, autonomi, collaboratori con altre forme di collaborazione); l’azione di cui all’art. 1676 c.c. può essere proposta dai soli “ausiliari” dell’appaltatore, cioè da lavoratori legati da un rapporto di lavoro subordinato con l’appaltatore.
  • Legittimazione passiva: l’azione di cui all’art. 29, D.LGS. n. 276/2003 non può essere esercitata contro il committente-persona fisica che non esercita l’attività d’impresa, diversamente da quanto previsto dall’azione codicistica.
  • Tutela applicabile: nel caso di esperimento dell’azione di cui all’art. 1676 c.c. il committente risponde pro quotanei limiti del quantum debeatur all’appaltatore; nell’azione di cui all’art. 29, D.LGS. n. 276/2003 il committente risponde per l’intero ammontare del credito vantato dai lavoratori impegnati nell’appalto.
  • Termine di decadenza: l’azione speciale di cui all’art. 29, D.LGS. n. 276/2003 è sottoposta ad un termine di decadenza di 2 anni dalla cessazione dell’appalto che non è invece previsto per l’azione codicistica ex art. 1676 c.c.